NASPI

La nuova indennità di disoccupazione NASPI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego), istituita dal Decreto Legislativo n. 22 del 04/03/2015 si applica dallo scorso dal 1° maggio 2015.
La NASPI riguarda i lavoratori che perdono involontariamente il lavoro con l’eccezione di: lavoratori delle Pubbliche amministrazioni, operai agricoli per i quali si continua ad applicare la normativa relativa alla disoccupazione agricola.
Le caratteristiche soggettive necessarie al lavoratore per accedere al trattamento NAPSI sono:
- possesso dello stato di disoccupazione;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal mini- male contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
La NASPI non è legata all’anzianità anagrafica del lavoratore, ma è proporzionata all’anzianità contributiva ed è corrisposta per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni con il limite massimo di 78 settimane (18 mesi) a far data dal 01/01/2017. La durata massima della NAPSI è 24 mesi fino al 31/12/16.
Il lavoratore dovrà presentare domanda per l’erogazione della NASPI entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità decorrerà:
- dall’8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro tale termine;
- dal giorno successivo alla presentazione della domanda, se la stessa viene presentata successivamente all’8° giorno dalla cessazione del rapporto di lavoro. Per tutta la durata del trattamento NASPI al lavoratore sono riconosciuti i contributi figurativi nella misura settimanale pari alle retribuzioni imponibili degli ultimi 4 anni, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile della prestazione NASPI (per l’anno 2015 = Euro 1.300 x 1,4 = Euro 1.820,00).
Erogazione indennità Naspi in Unica soluzione
In caso di avviamento di un’attività di lavoro autonomo, di un’impresa individuale o della sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa in cui il rapporto mutualistico ha per oggetto la prestazione lavora- tiva da parte del socio, il lavoratore interessato può richiedere all’INPS il pagamento dell’indennità NASPI residua in un'unica soluzione. La domanda deve essere trasmessa telematicamente all’INPS entro 30 giorni dall’inizio della nuova attività. Il lavoratore sarà tenuto a restituire per intero l’anticipazione ottenuta nel caso in cui instauri un rapporto di lavoro subordinato (al di fuori della società cooperativa presso cui ha sottoscritto la quota di capitale sociale) prima del pe- riodo per cui è stato riconosciuto il trattamento NASPI.
IL CONTRIBUTO DI LICENZIAMENTO A CARICO DATORE DI LAVORO (Naspi)
Come previsto dall’art. 2 comma 31 Legge 92/2012, nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI, compresi i licenziamenti per giusta causa, il datore di lavoro dovrà versare una somma pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni (per il 2015: Euro 1.195,37 x 41% = euro 490,10). Il contributo di licenziamento è dovuto anche:
- per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi compreso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2 comma 32 Legge 92/2012);
- a seguito di dimissioni del lavoratore per giusta causa; a seguito delle dimissioni presentate dalla lavoratrice durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore(che abbia usufruito del congedo di paternità) durante il primo anno di vita del bambino;
- alle risoluzioni consensuali del rapporto avvenute con conciliazione della controversia relativa alla richiesta di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nelle imprese con i limiti dimensionali previsti dal nuovo art. 18 della legge n. 300/1970, sottoscritta avanti alla commissione di conciliazione istituita presso la Direzione territoriale del Lavoro;
- alla risoluzione consensuale di un rapporto di lavoro per trasferimento ad altra sede aziendale distante più di 50 chilometri dalla residenza del prestatore o raggiungibile in più di 80 minuti con i mezzi pubblici (circ. INPS n. 108 del 10 otto- bre2006);
- per i rapporti di lavoro inferiori ai dodici mesi, il contributo va rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro; a tal fine, si considera mese intero quello in cui la prestazione lavorativa si sia protratta per almeno 15 giorni di calendario;
- nell’anzianità aziendale si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato. Quelli a tempo determinato si computano se il rapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%. Nel computo dell’anzianità aziendale non si tiene conto dei periodi di congedo di cui all’articolo 42, c. 5 del D.lgs, 151/2001; • la contribuzione va sempre assolta in unica soluzione, non essendo prevista una definizione rateizzata.
Come precisato dall’INPS nel punto 2 della Circolare n. 44 del 22 marzo 2013 il contributo è scollegato all’importo della prestazione individuale; conseguentemente, lo stesso è dovuto nella misura indicata, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro cessato (full time o part time).
Fino al 31/12/2016 il contributo non è dovuto:
- qualora sia dovuto il contributo di accesso alla mobilità;
- per licenziamenti effettuati a seguito di cambio appalto, con assunzione presso altri datori di lavoro;
- interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore edile.
Dal 01/01/2017, nei casi di licenziamento collettivo in cui la dichiarazione di eccedenza di personale non sia oggetto di accordo sindacale, il contributo di licenziamento è triplicato.