TAX CREDIT EDICOLE 2020 - RIMBORSO FINO A EURO 4.000 PER PUNTO VENDITA - DOMANDE FINO AL 30/09/2020

L’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ha riconosciuto, per gli anni 2019 e 2020, un credito di imposta agli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, nel limite di spesa di 13 milioni di euro per l’anno 2019 e di 17 milioni di euro per l’anno 2020. Il DPCM 31 maggio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 30 luglio 2019, stabilisce le disposizioni applicative del credito d’imposta.
Il credito di imposta è destinato a:
1. esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
2. esercenti attività commerciali di vendita di merci abilitati alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (c.d. punti vendita non esclusivi), a condizione che la predetta attività commerciale rappresenti l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento.
Sono ammessi al beneficio i soggetti con:
• sede legale in uno Stato dell'unione europea o nello Spazio economico europeo
• residenza fiscale in Italia ovvero stabile organizzazione sul territorio nazionale, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici
• indicazione nel Registro delle Imprese dei codici di attività ATECO in relazione alla singola localizzazione dell’impresa per la quale si richiede il beneficio:
- nel caso di attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici: la presenza del codice attività primario 47.62.10.;
- nel caso di attività commerciali di vendita di merci abilitate alla vendita di quotidiani o periodici alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170: la presenza come codice attività primario di uno dei codici ATECO 47.26, 47.30, 56.3, 47.1, 47.61 e del codice attività secondario 47.62.10.
Come e quando presentare la domanda
Gli esercenti che intendono accedere al beneficio possono presentare domanda al Dipartimento tra il 1° settembre ed il 30 settembre di ciascuno dei due anni cui si riferisce il credito d'imposta.
IMPORTANTE
Le domande possono essere presentate dal titolare o legale rappresentante dell'impresa esclusivamente per via telematica, attraverso un’apposita procedura disponibile nell'area riservata del portale impresainungiorno.gov.it, accessibile, previa autenticazione via SPID o CNS, cliccando sul link "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria", "Credito d'imposta edicole" del menù "Servizi on line".
Calcolo del credito spettante
Il credito di imposta è parametrato agli importi pagati dal titolare del singolo punto vendita per i locali in cui si esercita la vendita, nell'anno 2019, con riferimento alle seguenti voci:
1. imposta municipale unica (IMU);
2. tassa per i servizi indivisibili (TASI);
3. canone per l'occupazione di suolo pubblico (COSAP);
4. tassa sui rifiuti (TARI);
5. spese per locazione, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), solo per l'esercente che risulti essere unico punto vendita esclusivo nel territorio comunale.
6. NOVITÀ BONUS 2020 le spese per i servizi di fornitura di energia elettrica, i servizi telefonici e di collegamento a Internet, nonché per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali.
Per i punti vendita non esclusivi le suddette voci sono commisurate per punto vendita al rapporto tra i ricavi provenienti dalla vendita di giornali, riviste e periodici al lordo di quanto dovuto ai fornitori e i ricavi complessivi.
Il credito è riconosciuto nella misura massima di 4.000 euro per ciascun esercente ed è riconosciuto nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento UE sugli aiuti di stato de minimis (n. 1407/2013).
Utilizzo del credito
Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire da quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari. Ai fini della fruizione del credito di imposta è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6913, istituito dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 107/E del 18 dicembre 2019.
Per informazioni
Ufficio Credito
Tel. 0173/226611
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