Enti no profit e Fisco

La sola forma giuridica di Associazione non è sufficiente per escludere completamente la fiscalità sugli introiti derivanti dalle varie attività esercitate.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi esclude infatti dalla tassazione le sole attività svolte a favore dei soci se ricomprese tra gli scopi fissati dallo statuto, mentre ad esempio:
• attività svolte verso terzi non soci
• ricavi da sponsor e pubblicità
e tutte le attività in generale svolte tramite un'organizzazione di tipo imprenditoriale, sono da considerarsi commerciali e pertanto soggette agli obblighi IVA e imposte sui redditi. 
Inoltre, sono sempre considerate commerciali per definizione - anche se effettuate verso i soci, con specifica eccezione per le sole associazioni di promozione sociale – le attività di:
• cessione di beni nuovi prodotti per la vendita
• somministrazione di pasti
• prestazioni alberghiere - l’alloggio, il trasporto ed il deposito
• gestione di spacci e mense
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
• fiere ed esposizioni a carattere commerciale
• pubblicità commerciali
• attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi.

Riguardo l'esercizio di attività commerciale, possiamo quindi distinguere due casi:
A) l'associazione svolge attività commerciale in via marginale, al solo scopo di finanziare l'attività verso i soci. Quindi, l'attività commerciale non esaurisce l'attività istituzionale: è però necessario che i proventi derivanti dall'attività commerciale non siano mai prevalenti rispetto a quelli derivanti dall'attività istituzionale verso i soci. Per tali attività dovranno comunque essere predisposte le normali scritture contabili, e in caso di attività commerciale non occasionale, sarà necessario aprire la partita Iva. Inoltre la contabilità dell'attività commerciale dovrà essere separata rispetto all'attività non commerciale. Riguardo il trattamento fiscale di questi proventi, sarà applicabile il regime fiscale di favore di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 389, applicabile per  gli enti che hanno conseguito proventi derivanti dall'esercizio di attività commerciale per un importo non superiore a 400.000 euro per il periodo d'imposta.
B) l'attività commerciale è svolta abitualmente e professionalmente, e i proventi di tali attività superano quelli conseguiti nell'ambito dell'attività verso i soci. In tale caso l'associazione perde il requisito della non commercialità ed viene considerata, ai fini fiscali, un'impresa a tutti gli effetti. Tutte le sue attività sono sottoposte al regime fiscale d'impresa, con l'obbligo di tenere le scritture contabili ordinarie e preparare il bilancio ordinario.
Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo di imposta. In merito, sono stati elaborati dei criteri presuntivi per la perdita della qualifica:
1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale rispetto alle restanti attività;
2. prevalenza dei ricavi delle attività commerciali rispetto al valore delle cessioni e delle prestazioni riguardanti l'attività istituzionale verso i soci;
3. prevalenza dei redditi derivanti dall'attività commerciale rispetto alle entrate istituzionali;
4. prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. 

 

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