“MANOVRA CORRETTIVA” 2017 - Modifiche post conversione in legge

La legge 96/2017 di conversione del DL 50/2017, in vigore dal 24/06/2017, ha apportato alcune modifiche ed integrazioni a quanto previsto dal decreto originario, analizzato nel TACCUINO N.5 pubblicato lo scorso mese di maggio, che prevedeva in sintesi:
• anticipazione del termine per la registrazione delle fatture e la detrazione dell’Iva
• limiti nella compensazione dei crediti d’imposta
• revisione del sistema di calcolo dell’ACE
• estensione dello split payment ai lavoratori autonomi
• chiusura delle liti fiscali pendenti
• “locazioni brevi”.
Evidenziamo le novità apportate dalla legge di conversione rispetto al testo precedente.
DETRAZIONE IVA
Confermato che la detrazione dell’iva sugli acquisti deve essere esercitata entro la dichiarazione IVA relativa all’anno della fattura, quindi ad esempio fattura datata 2017 IVA detrabile entro il 30 aprile 2018.
Novità sulla decorrenza: la disposizione si applica ai documenti emessi dal 1 gennaio 2017 in poi, non a quelli con data antecedente.
COMPENSAZIONI E VISTO DI CONFORMITÀ
Confermata la riduzione del credito utilizzabile in assenza di visto di conformità da € 15.000 ad € 5.000.
Per le dichiarazioni presentate entro il 24/04/2017 restano in vigore i precedenti limiti, per quelle presentate successivamente si applicano le nuove disposizioni.
Novità:
• il visto di conformità per crediti superiori ad € 5.000 è obbligatorio anche per i crediti IVA infrannuali
• la compensazione può essere effettuata dal 10° giorno successivo alla presentazione della dichiarazione, anziché dal giorno 16 del mese successivo
• una funzione di scarto dell’ F24 di prossima introduzione bloccherà i crediti non correttamente utilizzabili.
AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Soppresse le previsioni del decreto di aprile, relative al c.d. “quinquennio mobile” di calcolo.
Novità: rivisti al ribasso i coefficienti da applicare per il calcolo dell’agevolazione, pari ora all’ 1,6% per l’anno 2017 (anzichè al 2,3%), e all’ 1,5% per l’anno 2018 (in precedenza era 2,7%).
SPLIT PAYMENT
Confermata l’estensione dal 1 luglio 2017 ai nuovi soggetti: società controllate da Stato ed Enti pubblici territoriali, applicazione anche ai lavoratori autonomi soggetti a ritenuta.
Novità: è previsto che, su richiesta del fornitore interessato, l’Ente cliente rilasci una attestazione circa il suo status di soggetto cui si applica o meno lo split payment, esimente da responsabilità per chi emette la fattura.
Per ulteriori informazioni tel. 0173/226611
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