La c.d. “sospensione feriale” dei termini del contenzioso

Ricordiamo il periodo di sospensione feriale dei termini del contenzioso, che opera dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.
In particolare, tale sospensione:
- si applica: a tutti i termini previsti per i ricorsi e gli appelli dinanzi alle Commissioni tributarie, alla costituzione in giudizio, al deposito di memorie e documenti, all’accertamento con adesione, al reclamo/mediazione, nonché agli adempimenti richiesti per l’applicazione di alcuni istituti deflativi del contenzioso;
- non si applica: ai termini aventi “natura” amministrativa per la presentazione all’Ufficio della documentazione richiesta a seguito di controllo formale delle dichiarazioni o in risposta ai questionari.
Analogamente non è possibile fruire della sospensione per il versamento delle somme dovute entro un prefissato termine da notifiche di cartelle esattoriali o raccomandate per avvisi bonari.
Il DL 193/2016 ha esteso la sospensione dei termini dal 1 agosto al 4 settembre:
- al pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli (automatizzati e formali), nonché per la liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata
- alla trasmissione dei documenti e delle informazioni richieste ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate (questionari; accertamenti ex art. 36-ter Dpr 600/73; ecc.) o da altri enti impositori.
Ha, inoltre, disposto la “sospensione feriale” dal 1/08 al 31/08 prevista per i termini processuali si applichi anche nel caso di richiesta di adesione formulata dal contribuente, cumulandosi con i 90 giorni di sospensione applicabili per l’impugnazione.
Per ulteriori informazioni
tel. 0173/226611
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