Naspi e il licenziamento per giusta causa

Con l’Interpello n. 13 del 24 aprile 2015 il Ministero del Lavoro ha risposto al quesito relativo al riconoscimento della NASPI ai lavoratori licenziati per motivi disciplinari ed ai lavoratori che abbiano accettato l’offerta economica propostagli dal datore di lavoro nella c.d. “conciliazione agevolata” ai sensi dell’art. 6 D. Lgs. 23/2015.

Premesso che i requisiti per l’accesso alla NASPI sono:
• perdita involontaria dell’occupazione;
• almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni;
• almeno 30 giornate di lavoro nei 12 mesi che precedono la perdita involontaria del lavoro;


La NASPI viene riconosciuta:
• ai lavoratori che hanno rassegnato dimissioni per giusta causa;
• nei casi di risoluzione consensuale (art. 7 L. 604/66).

Il Ministero (così come già chiarito per l’ASPI con l’interpello n. 29/2013) ritiene che “appare conforme al dato normativo, specie in ragione della nuova formulazione, considerare l’ipotesi di licenziamento disciplinare quale fattispecie della cosiddetta disoc­cu­pazione involontaria con conseguente riconoscimento della NASPI”.

Il Ministero del Lavoro ritiene inoltre possibile il riconoscimento della NASPI ai lavoratori che aderiscono alla procedura di conciliazione agevolata ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 23/2015.
Pertanto, in entrambi i casi sopra de­scritti, il datore di lavoro dovrà provvedere al pagamento del cosiddetto contributo di licenziamento.

 

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