IL “REGIME DELLA CASSA” NELLA PRIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI: UNA SEMPLIFICAZIONE PER CHI?

Le imprese di minori dimensioni, transitate dalla contabilità semplificata al nuovo “regime di cassa” dal 1º gennaio 2017, sono alle prese in questo periodo con la compilazione della dichiarazione dei redditi che, per la prima volta, conterrà i risultati delle “storture” introdotte da questo anomalo sistema di determinazione del risultato d’esercizio.
Ricordiamo che l’applicazione del nuovo regime per cassa è in realtà un ibrido, visto che alcune voci vanno considerate per cassa, altre come gli ammortamenti, il costo dei dipendenti, le perdite su crediti etc, rimangono deducibili per competenza. Unica alternativa all’applicazione, in assenza degli attesi correttivi più volte richiesti al Legislatore: la scelta della contabilità ordinaria in partita doppia.
Una delle principali criticità riguardanti il passaggio al nuovo regime è senz’altro la gestione delle rimanenze di magazzino. Le spese per le merci acquistate diventano deducibili nel periodo di sostenimento del costo, con elevata probabilità di generare una perdita nel primo periodo di applicazione.
CONSEGUENZE
Le rimanenze finali risultanti al 31 dicembre 2016 dovranno essere portate interamente in deduzione del reddito nell’anno d’imposta 2017 (Modello Redditi 2018), mentre le rimanenze finali dell’esercizio 2017 non incideranno.
Per le imprese con un elevato stock di rimanenze di merci si verificherà probabilmente una consistente perdita fiscale che sarà utilizzabile in riduzione del reddito complessivo solo nel 2017, e non riportabile a nuovo (come invece avviene per la contabilità ordinaria).
Esempio: attività di commercio con reddito medio € 20.000 e rimanenze magazzino € 50.000.
Dichiarazione redditi per l’anno 2017: 20.000 meno 50.000 di rimanenze 2016 = perdita € 30.000 non riportabile negli esercizi futuri.
Negli anni successivi: il ricavo delle vendite dei 30.000 di acquisti non detratti costituirà REDDITO INTERAMENTE TASSATO.
ALTRE COMPLICAZIONI
L’applicazione degli studi di settore, prorogata di tutta fretta per la mancata approvazione in tempo utile dei nuovi Indici che li sostituiranno, ha richiesto l’introduzione di “correttivi” visto che gli studi non sono stati costruiti con logiche di conteggi per cassa.
Il passaggio al nuovo regime non significa automaticamente l’abbandono della contabilità di magazzino, visto che il valore rimanenze va comunque indicato nei quadri della dichiarazione e degli studi di settore.
I dati 2017 di molte imprese soggette al nuovo regime, senza più il valore delle rimanenze finali di merci, presenteranno probabilmente minori redditi o addirittura perdite di esercizio, con le prevedibili conseguenze in termini di imposte versate e minor gettito erariale, nonché il difficile raggiungimento della congruità e coerenza conteggiate dallo studio di settore.
Se il regime di cassa doveva rappresentare una semplificazione nella gestione fiscale delle piccole imprese, è evidente che le eccezioni, gli adattamenti e le problematiche nell’applicazione testimoniano l’esatto contrario.
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