STUDI DI SETTORE 2017 - RISCHIO DI ANNULLABILITÀ

L’applicazione degli studi di settore al reddito dell'anno 2017 presenta una serie di criticità normative che non possono non avere effetti nelle decisioni dei contribuenti rispetto alle risultanze del software Gerico 2018.
L’iter normativo di approvazione degli studi risulta, in più parti, contrario alle vigenti disposizioni legislative, questo come risultato di una improvvisa quanto inaspettata “riesumazione postuma” imposta dalla legge di Bilancio 2018, dopo che erano stati annunciati durante tutto il 2017 dei nuovi Indici che avrebbero sostituito gli studi di settore già dall’anno in corso.
PUBBLICAZIONE TARDIVA. Gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Ebbene, gli studi da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2018 per il periodo d'imposta 2017 sono stati invece approvati con Provvedimento direttoriale del 31 gennaio 2018 Prot. 25090, in violazione dei termini di legge previsti.
OBBLIGO DI REVISIONE. Oltre a ciò, circa un terzo dei 193 modelli in vigore sono da considerarsi non conformi alla legge perchè non assoggettati a revisione, al massimo, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore ovvero da quella dell'ultima revisione. Lo scopo di tale normativa era quello di evitare l'applicazione di strumenti ormai non più in grado di interpretare correttamente le mutate caratteristiche economiche dei settori di riferimento, prevedendo una durata di validità degli studi di settore pari, al massimo, a tre annualità.
Ora, poiché nel 2017 nessuna revisione congiunturale è stata effettuata sugli studi di settore nella convinzione che si sarebbero dovuti applicare i nuovi indicatori sintetici di affidabilità (ISA), ecco che tutti i modelli Studi approvati/revisionati nel 2014 non risultano correttamente aggiornati. L'individuazione di tali studi è possibile controllando nella prima pagina delle istruzioni l’anno del provvedimento di approvazione/revisione.
CORRETTIVI DI CASSA. Secondo l'Amministrazione Finanziaria le imprese in contabilità semplificata che hanno optato per il metodo contabile registrazione = cassa non hanno necessità di applicare i correttivi perchè il regime di cassa non avrebbe influenza rilevante sui loro redditi. Impossibile sostenere che la scomparsa delle rimanenze finali, tanto per citare un effetto del nuovo regime, non abbia avuto effetti sulla determinazione del reddito!
Lo scenario che emerge da tutto quanto sopra rende consigliabile, più che mai, l'utilizzo del quadro “Annotazioni” non fosse altro che per segnalare, fin da subito, l'inaffidabilità dei risultati di Gerico 2018 a causa delle situazioni sopra evidenziate.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.