DECRETO DIGNITÀ - NORME FISCALI

 

REDDITOMETRO
Il decreto prevede:
• l’abrogazione del decreto “redditometro” attualmente in vigore, che quindi non trova più applicazione per i controlli che devono ancora essere effettuati sui periodi d’imposta 2016 e successivi;
• la futura approvazione di un nuovo decreto che riscriva i parametri indicativi di capacità contributiva - da emanarsi previa consultazione dell’Istat e delle associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori - per gli aspetti riguardanti la metodica di ricostruzione induttiva del reddito complessivo in base alla capacità di spesa e alla propensione al risparmio dei contribuenti.
Sono fatti salvi gli inviti del Fisco a fornire dati e notizie che hanno innescato accertamenti e atti per gli anni d’imposta fino al 31 dicembre 2015. 


SPESOMETRO
Il Decreto Dignità è intervenuto sullo spesometro senza tuttavia apportare modifiche di rilievo: come unica novità è stato previsto che i dati relativi al terzo trimestre 2018 potranno essere inviati telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio 2019, anziché entro il secondo mese successivo al trimestre (30 novembre 2018).
Considerato che:
- l’invio trimestrale praticamente non ha più riscontro in quanto era già possibile l’invio facoltativo semestrale;
- che le scadenze dell’invio semestrale sono rimaste invariate;
si può affermare che in pratica nessuna modifica di rilievo è stata introdotta.


SPLIT PAYMENT
È prevista l’abrogazione del meccanismo della scissione dei pagamenti per le prestazioni di servizi rese alle Pubblica Amministrazione dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte (a titolo di imposta o di acconto).
Ricordiamo che lo split payment IVA prevede la “scissione dei pagamenti o pagamenti divisi”:
- il soggetto privato incassa l’importo della fattura al netto dell’IVA;
- l’IVA verrà versata dall’ente di P.A. direttamente all’ Erario.
In questo modo lo Stato ottiene di fatto un anticipo dell’imposizione fiscale ai fini IVA, riducendo altresì il rischio di evasione.
I soggetti obbligati ad applicare lo split payment IVA sono essenzialmente Enti Pubblici nazionali e locali, nonchè le fondazioni e le società controllate da amministrazioni pubbliche.


SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE LUCRATIVE - Soppressione
A pochi mesi dalla Legge di Bilancio 2018 che le aveva introdotte, vengono abolite le Società Sportive Dilettantistiche con scopo di lucro, nonchè le specifiche agevolazioni di cui erano destinatarie:
• la riduzione alla metà dell’imposta sul reddito delle società (IRES), quindi il 12 anziché il 24%;
• l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per i servizi di carattere sportivo, anzichè del 22%.
Ora il Governo ha cancellato tale possibilità ritenendo che “lo sport dilettantistico non debba avere fine di lucro”.
Il Decreto Dignità travolge anche la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative che si sarebbero applicate alle società in oggetto.


LIMITI DELLA DELOCALIZZAZIONE DELLE IMPRESE
Le imprese italiane ed estere, operanti nel territorio nazionale, che abbiano beneficiato di un aiuto di Stato che prevede l’effettuazione di investimenti produttivi ai fini dell’attribuzione del beneficio, decadono dal beneficio se l’attività economica interessata viene delocalizzata in Stati non appartenenti all’Unione Europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di conclusione dell’iniziativa agevolata.
È prevista l’irrogazione di una sanzione (da due a quattro volte l’importo dell’aiuto fruito). Decadono inoltre dal beneficio le imprese che, pur non trasferendo la sede all’estero, spostano la sede operativa fuori dallo specifico territorio oggetto di agevolazione, se l’aiuto di Stato prevedeva l’effettuazione di investimenti produttivi specificamente localizzati.
Gli effetti nelle norme si produrranno per i benefici concessi o, comunque, per gli investimenti agevolati avviati, dopo la data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).


IPER AMMORTAMENTO
L’iper ammortamento spetta a condizione che i beni agevolabili siano destinati a strutture produttive situate nel territorio nazionale. Se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione i beni vengono destinati a strutture produttive situate all’estero, è necessario procedere al recupero dell’iper ammortamento.
Allo stesso modo il decreto introduce l’obbligo di recupero anche nei casi di cessione dei beni (in passato, invece, la cessione a titolo oneroso comportava esclusivamente la perdita del residuo beneficio, ma non la restituzione di quanto in passato dedotto a titolo di iper ammortamento).
Nessuna novità interessa invece il super ammortamento.
Le disposizioni si applicano agli investimenti effettuati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto (14/07/2018).


CREDITO D’IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO
Non possono essere oggetto di agevolazione i costi sostenuti per l’acquisto, anche in licenza d’uso, di beni immateriali (brevetti, concessioni, licenze software, etc) se derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.
La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (esercizio 2018).


Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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