IMPOSTA DI BOLLO - DOPPIA SCADENZA IN APRILE 2019

Con l’introduzione della fattura elettronica, sono state apportate rilevanti modifiche ai termini e modalità di pagamento dell’imposta di bollo, dovuta per l’importo di € 2,00 su ciascuna fattura di importo superiore ad € 77,47, per operazioni:
• fuori campo IVA
• escluse dall’applicazione IVA ex art 15 Dpr 633/72
• esenti IVA ex art 10 Dpr 633/72
• non imponibili (assimilate ad esportazioni, cessioni ad esportatori abituali, etc)
• effettuate da contribuenti minimi e forfetari.
Per le fatture cartacee, è possibile applicare la marca ovvero assolvere l’imposta in modo “virtuale”, previa autorizzazione rilasciata dall’Agenzia Entrate.
Per le fatture elettroniche, invece, l’imposta va assolta esclusivamente in modo “virtuale”, senza necessità di autorizzazioni, con versamenti trimestrali.
L’imposta assolta in modo virtuale sulle fatture emesse nel 2018 deve essere versata:
• in unica soluzione entro il 30 aprile 2019
• con il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501 ed anno di riferimento 2018.
L’imposta assolta in modo virtuale sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2019 deve essere versata:
• entro il 23 aprile 2019 (il 20 cade di sabato, e lunedì 22 è festivo);
• con il modello F24 utilizzando il codice tributo 2501 ed anno di riferimento 2019.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.