CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI DA IMPRESE ED ENTI: DEFINITI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI

Con la conversione in legge del Decreto Crescita, vengono modificati e definiti gli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute da Imprese ed Enti no profit (Associazioni, Fondazioni, Onlus, cooperative sociali).
IN SINTESI
- il Decreto Crescita ha ridotto ed alleggerito gli obblighi informativi, poichè ha definito che occorre fare riferimento, col principio di cassa, agli effettivi importi percepiti nel corso del 2018
- sono state escluse definitivamente alcune fattispecie (ossia gli incarichi retribuiti o i benefici spettanti potenzialmente alla generalità dei soggetti, come le agevolazioni fiscali)
- nel contempo, gli adempimenti sono stati estesi alle imprese individuali e alle società di persone
- le sanzioni precedenti, ossia la restituzione delle somme se non si ottemperava alla pubblicità entro il 28 febbraio di ogni anno, sono state ridimensionate
- per gli errori ed omissioni commessi nel corso del 2019 non verranno applicate sanzioni.
Vengono disciplinati separatamente gli adempimenti per le imprese tenute alla redazione della nota integrativa, rispetto alle altre imprese ed enti. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto percettore:
a) vanno rese pubbliche le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni;
b) al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione non si applica qualora l'importo effettivamente erogato sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;
c) l’adempimento riguarda tutte le somme incassate a partire dall’esercizio finanziario 2018;
d) l’inosservanza verrà sanzionata soltanto a partire dal 1° gennaio 2020, con una sanzione pari all'1% degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro, oltre alla sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Soltanto decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applicherà la sanzione della restituzione integrale dei benefici ai soggetti eroganti
e) per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, la pubblicazione nella “Sezione Trasparenza” a cura dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi sostituisce gli obblighi di trasparenza posti a carico dei soggetti percettori, a condizione che venga indicata l'esistenza di aiuti pubblicati nel Registro nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.
Le società di capitali assolvono all’obbligo di pubblicazione mediante indicazione degli aiuti percepiti in nota integrativa, da depositarsi al Registro delle Imprese nei termini di legge (entro 30 giorni dall’approvazione da parte dell’assemblea dei soci).
Le imprese e gli Enti non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni ed importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza, su portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza, con modalità liberamente accessibili al pubblico.
Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173/226611
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