BUONI SPESA PER EMERGENZA ALIMENTARE - TRATTAMENTO CONTABILE E FATTURAZIONE

 

In seguito allo stanziamento dei fondi per la solidarietà alimentare previsti dall’ Ordinanza n. 658 della Protezione Civile, i Comuni hanno iniziato la distribuzione dei “Buoni Spesa” utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari da parte dei nuclei familiari in stato di bisogno.

Tali buoni possono essere utilizzati per pagare la spesa presso esercizi commerciali sul territorio comunale, appositamente individuati e convenzionati con il Comune.

Poichè la norma che li ha istituiti non ha specificatamente chiarito come trattare questi interventi ai fini fiscali, si pone il problema di correttamente individuare se tali buoni costituiscano una fornitura di beni fatta a favore del Comune, piuttosto che un contributo che il Comune eroga al nucleo familiare, poichè conseguentemente ne derivano diverse interpretazioni applicabili.

Poichè l’Ordinanza all’articolo 2, comma 6, testualmente dice
"L'Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali”,
è possibile affermare che il Comune non acquisisce i generi alimentari per proprie esigenze ed utilità ma come “strumento” per dare sostegno alle famiglie in difficoltà economica e, quindi, come contributo in natura.
Pertanto non sarebbero applicabili tutte le norme previste dal Codice degli Appalti, la tracciabilità e il C.I.G.

Questa tesi appare sicuramente valida e corretta nel caso in cui il Comune rilasci uno o più buoni, anche di taglio diverso, alle famiglie individuate mediante presentazione di domanda da parte delle stesse.

L’acquisto tramite buoni stampati direttamente dall’ente e rimborsabili agli esercenti non dovrà essere fatturato in regime IVA in quanto si tratta di buoni multiuso per i quali non vi è la certezza al momento dell’emissione del trattamento ai fini dell’IVA (poichè non si conosce la tipologia esatta dei beni che saranno acquisiti e la loro aliquota Iva).

Quindi, all'atto dell'acquisto, l'esercente:

• emetterà scontrino o documento commerciale con le consuete modalità;

• presenterà poi al Comune una nota di debito, con l'elenco dei buoni ricevuti, per il rimborso;

• la nota di debito sarà fuori campo IVA riguardando compensi già assoggettati ad imposta

• potrà essere emessa anche in forma cartacea, come chiarito dalle FAQ dell'Agenzia delle entrate in tema di fatturazione elettronica
non sarà applicato lo “split payment”, col quale le Pubbliche Amministrazioni versano l’ IVA sulle fatture direttamente all’Erario e non al fornitore
qualora il Comune ne facesse richiesta, unitamente alla nota di debito l’esercente comunicherà l’elenco dei beni acquistati, anche in forma aggregata.

Qualora il Comune dovesse invece privilegiare l’acquisto diretto dei generi alimentari, dovrà operare attraverso una procedura di affidamento con un accordo sottoscritto con gli esercizi commerciali e l'acquisizione di un CIG unico, con autocertificazione dei requisiti di legge per ognuno degli esercenti.

Altra possibilità è l’utilizzo del servizio economato ove presente e con capacità di spesa sufficiente. Agli acquisti con il servizio economato non si applica il Codice degli appalti e la disciplina correlata, ma sussiste un obbligo di rendicontazione da inviare a fine anno alla competente Sezione della Corte dei Conti.

In tali casi, se il Comune effettua l’acquisto diretto dei beni, l'esercente dovrà emettere fattura elettronica in regime di split payment intestata al Comune stesso.

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE
tel. 0173 226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 
 

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