ESPORTARE VINO NEL REGNO UNITO DOPO LA BREXIT

 

Con l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea a seguito della Brexit, a partire dal 1° gennaio 2021 il commercio ha subito profondi cambiamenti.

Sono venuti meno gli accordi internazionali previsti dalle politiche dell’UE e di fatto termina la libera circolazione delle merci. Il Regno Unito è a tutti gli effetti un Paese terzo.

Pur rimanendo nel territorio doganale del Regno Unito, l’Irlanda del Nord continuerà a far parte del Mercato Comune Europeo. Per questo motivo, le movimentazioni di merci verso questo Paese saranno trattate come movimenti intra-UE. In particolare, per il settore vinicolo, rimarranno invariate le disposizioni che riguardano accise e IVA.

 

Aspetti doganali

Di seguito alcune delle principali novità in ambito doganale.

Occorre presentare una dichiarazione di esportazione, le parti convengono di consentire lo sdoganamento delle merci attraverso l’utilizzo di dichiarazioni doganali semplificate ed introducendo la possibilità di presentare anticipatamente la documentazione anche in formato elettronico.

Non vengono introdotti dazi doganali o quote di importazione sulle merci.

Per gli operatori economici autorizzati (AEO) si è stabilita una sorta di equivalenza che consente di continuare a beneficiare di questo regime.

La dichiarazione di origine verrà effettuata con un’indicazione dettagliata sui documenti in grado di identificare il tipo di prodotto (es. PRODOTTO IN ITALIA UE)

Per il vino può essere richiesta un’autocertificazione autenticata predisposta su apposito modello reperibile in una delle appendici dell’accordo.

I certificati VI-1 non saranno richiesti nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno 2021.

Per i prodotti soggetti ad accisa il transito delle merci in regime di sospensione terminerà nell’ultimo Paese dell’UE da dove la merce uscirà dalla dogana europea per essere esportata verso il Regno Unito.

Per esportare verso UK è necessario essere titolari del codice EORI (da richiedere alla Dogana) come per gli altri paesi extra UE

Codice EORI (Economic Operator Registration and identification)

Il codice Eori è una sigla alfanumerica utile nei rapporti con le autorità delle dogane degli Stati europei.

Si tratta di un codice univoco di registrazione e identificazione dell’operatore economico, che viene assegnato nell’ambito della Comunità economica europea. Il suo utilizzo rende più semplice la procedura di registrazione degli operatori economici, in accordo con il CDU – Codice doganale dell’Unione.

Anche i privati non dotati di partita Iva possono richiedere il codice Eori.

A ogni soggetto è attribuito un unico codice Eori.

In Italia, il codice Eori di ogni realtà societaria corrisponde:

  • • al numero di partita Iva preceduto da “IT”
  • • al codice fiscalepreceduto da “IT” in caso di soggetto privato non Iva.

Il codice viene assegnato gratuitamente dall’autorità doganale dello Stato di riferimento ed è valido in tutta l’Unione Europea.

In Italia, per avanzare la richiesta è necessario compilare un modulo disponibile sul portale istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il codice Eori va indicato nelle comunicazioni con  le autorità doganali  ed è utile, nel caso c’è ne sia  necessità,  ad identificare colui che ha effettuato l’esportazione delle merci.

Il codice non ha scadenza. Sul portale istituzionale della Commissione europea è possibile inserire il proprio codice Eori e verificare che sia stato validato. La procedura è molto semplice. Nel caso non si possieda il codice i tempi di rilascio delle merci potrebbero diventare più lunghi del previsto, con disagi per l’operatore economico che effettua l’esportazione; le merci infatti potrebbero essere trattenute in dogana anche per molto tempo e questo potrebbe causare danni ai prodotti.

 

Aspetti di natura fiscale

I prodotti esportati nel Regno Unito godranno dell’esenzione dall’iva su tutto il territorio del Unione Europea, dovranno però rispettare le norme iva previste in UK.

 

Aspetti che riguardano il vino

L’importazione e il commercio dei prodotti vitivinicoli elaborati in conformità agli standard del OIV sono autorizzati dal Regno Unito.

I metodi di analisi utilizzati per espletare le operazioni di controllo sono quelli pubblicati dal OIV.

Per l’etichettatura si dovranno rispettare le indicazioni previste nel Paese di esportazione, tuttavia si è disposto un periodo di adeguamento sino al 30 settembre 2022. Pertanto sino a quella data potranno essere immessi sul mercato del Regno Unito prodotti vitivinicoli dell’Unione Europea senza modificare quanto previsto per l’etichettatura.

Per i materiali di imballo in legno e per le pedane, dal 1° gennaio dovranno tutti rispettare lo standard internazionale ISPM15 e pertanto dovranno essere sottoposti a trattamento termico e marcatura.

 

Per informazioni:

ufficio consulenza vitivinicola

tel. 0173/226611

e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.