“TRIFULAU” - ENTRANO IN VIGORE LE NUOVE DISPOSIZIONI FISCALI

In assenza di modifiche dell’ultima ora, entra in vigore per “le cessioni effettuate a decorrere dal 1 gennaio 2017”, l’art. 29 della Legge 122/2016 (c.d. Legge Europea 2015-2016) che rettifica il comma 109 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, abolendo le autofatture che il commerciante o ristoratore utilizzavano per giustificare il carico dei tartufi, ed introducendo una ritenuta a titolo di imposta applicabile ai raccoglitori occasionali non muniti di partita IVA.
Pertanto, il raccoglitore occasionale deve comunicare all’imprenditore a cui vende i tartufi le proprie generalità ed il codice fiscale, in modo che l’acquirente possa applicare al prezzo pattuito una ritenuta a titolo di imposta che poi provvederà a versare all’Erario, in qualità di sostituto di imposta.
La ritenuta:
• si calcola sull’ammontare del corrispettivo pagato ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito;
• è a titolo d’imposta, pari all’aliquota IRPEF del primo scaglione di reddito (23%), per cui null’altro è dovuto dal cercatore a titolo di conguaglio con altri eventuali redditi percepiti.
Un esempio pratico: il raccoglitore sprovvisto di partita IVA cede tartufi freschi al ristoratore per complessivi euro 1.000. Applicando la riduzione del 22% a titolo di spese a forfait, la ritenuta sarà del 23% su euro 780, per cui pari ad euro 179,40. Dunque su 1.000 euro, 820,60 vanno al cercatore, 179,40 all’Erario a titolo di imposte.
Nel contempo, modificando la Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72, viene previsto che alle cessioni di tartufi freschi / refrigerati / immersi in acqua salata / solforata / addizionata ma “non specialmente preparati per il consumo immediato”, è applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10% (in luogo dell’aliquota ordinaria del 22%).
Per ulteriori informazioni, tel. 0173/226611
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