SPLAFONAMENTO IVA ESPORTATORI ABITUALI

Confermata la regolarizzazione nelle liquidazioni periodiche - Risoluzione Agenzia Entrate 06.02.2017 n. 16/E.

L’esportatore abituale che riscontra di aver splafonato, ossia di aver acquistato senza applicazione dell’IVA in misura superiore all’ammontare del plafond disponibile, può regolarizzare tale violazione tramite il ravvedimento operoso. A tal fine l’Agenzia delle Entrate recentemente ha confermato che in aggiunta alle seguenti 2 modalità alternative: - richiesta al fornitore di una nota di addebito di sola IVA; - emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore con versamento della relativa imposta; è possibile la regolarizzazione anche mediante l’emissione di un’autofattura da parte dell’esportatore da annotare e far confluire in sede di liquidazione periodica.

Tale violazione, c.d. “splafonamento”, è soggetta alla sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, oltre al pagamento del tributo, ai sensi dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 471/97. Utilizzando invece il ravvedimento operoso la sanzione si riduce al 12,5% (1/8 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione. Contestualmente, l’esportatore abituale deve versare l’imposta non applicata e gli interessi di mora.

Per ulteriori informazioni
tel. 0173/226611, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

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