L’assegno di disoccupazione

Con la Circolare n. 47 del 03 marzo 2016 l’INPS ha riepilogato la disciplina e stabilito le modalità operative per l’accesso all’assegno di disoccupazione (ASDI) spettante ai lavoratori che si trovano in particolari situazioni di bisogno al termine del periodo di usufruimento dell’indennità di disoccupazione (NASPI).

L’assegno di disoccupazione è stato istituito dall’art. 16 del D.Lgs. 22/2015 e le modalità operative sono state definite dal Decreto 29 ottobre 2015 entrato in vigore lo scorso 2 febbraio 2016 e spetta ai lavoratori che hanno usufruito dell’indennità di disoccupazione NASPI che si trovino senza occupazione e in una situazione economica di bisogno ed in particolare con una persona minore di 18 anni nel nucleo familiare; con età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia.
L’INPS precisa che il ricorso all’ASDI non è previsto per coloro che hanno richiesto ed ottenuto l’anticipazione della NASPI.
L’erogazione dell’Assegno di Disoccupazione ha una durata massima di 6 mesi e decorre dal primo giorno successivo alla conclusione del periodo di completa fruizione della NASPI. L’importo dell’assegno è pari al 75% dell’ultima indennità percepita ai fini della NASPI.
La richiesta di erogazione deve essere presentata all’INPS entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASPI. E’ previsto un regime transitorio a favore dei lavoratori che abbiano utilizzato la NASPI per la sua durata massima nel periodo intercorrente tra il 1° maggio 2015 ed il 3 marzo 2016 (data di pubblicazione sul sito INPS della Circolare INPS n. 47/2016). Per le pratiche con la scadenza in detto periodo i 30 giorni di tempo per effettuare la richiesta decorrono dal 03 marzo 2016.


A chi spetta l’assegno di disoccupazione NASDI?
Spetta ai lavoratori che abbiano usufruito completamente dell’indennità NASPI e che si trovino senza occupazione ed in una condizione economica di bisogno determinata:
• dalla presenza nel nucleo familiare di un minore di 18 anni;
• con età pari o superiore a 55 anni e mancata maturazione dei requisiti di pensione anticipata o di vecchiaia
Come e quando deve essere richiesto l’assegno?
L’assegno deve essere richiesto telematicamente entro 30 giorni a decorrere dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASPI
Per quanti mesi potrà essere corrisposto?
Al massimo per 6 mesi
Quale importo avrà l’assegno?
L’importo dell’assegno è pari al 75% dell’ultima indennità percepita ai fini della NASPI

 

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