Apprendistato dopo il Jobs Act – Scheda di sintesi

In seguito all’entrata in vigore di uno dei decreti attuativi del c.d. Jobs Act (D.Lgs. n. 81/2015), che ha abrogato il Testo Unico dell’apprendistato (D.Lgs. n. 167/2011), la disciplina che regola questa figura contrattuale risulta così articolata (riferimenti normativi: artt. 41-47 D.Lgs. n. 81/2015):
Tipologie 1) per l’istruzione secondaria (per la qualifica o il diploma professionale ovvero per l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali); 2) professionalizzante 3) di alta formazione e di ricerca
LIMITI NUMERICI:
• il datore di lavoro che occupa fino a 9 dipendenti non può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate, pertanto il rapporto numerico è di 1 a 1;
• il datore di lavoro che occupa oltre 9 dipendenti può assumere apprendisti nel numero di 2 ogni 3 dipendenti qualificati o specializzati;
• il datore di lavoro che non ha alle dipendenze lavoratori qualificati o specializzati o ne ha meno di 3, può assumere massimo fino a 3 apprendisti;
• il datore di lavoro artigiano nell’assunzione di apprendisti è soggetto ai limiti dimensionali previsti dalla legge-quadro sull’artigianato in relazione alle lavorazioni svolte (in serie, non in serie, artistiche, tradizionali e abbigliamento su misura, edili).
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto “ordinario” sin dalla data di costituzione del rapporto.
Clausole di stabilizzazione:
se i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti assumono nuovi apprendisti senza aver stabilizzato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, almeno il 20% degli apprendisti in forza in azienda, al datore di lavoro è consentita soltanto l’assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.
Chi è possibile assumere:
in generale, possono essere assunti con contratto di apprendistato i soggetti di età compresa tra i 15 e i 29 anni. I limiti di età variano a seconda della tipologia di apprendistato. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, senza alcun limite di età.
Forma del contratto:
il contratto ed il piano formativo devono essere redatti in forma scritta.
Durata:
la durata del contratto - che non può essere inferiore a 6 mesi - varia a seconda della tipologia di apprendistato e degli obiettivi cui l'assunzione è finalizzata ed è disciplinata dai singoli Ccnl e comunque non può superare i 5 anni.
Cessazione del rapporto:
il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall’istituzione formativa, costituisce giustificato motivo di licenziamento nel contratto di apprendistato per l’acquisizione del diploma.
CONTRIBUTI E PREMI
Il contratto di apprendistato determina notevoli incentivi economici e normativi a favore del datore di lavoro che assume con questa tipologia contrattuale:
✔ contribuzione agevolata, fino a 9 dipendenti:
• 1° anno di assunzione 3,11%
• 2° anno di assunzione 4,61%
• anni successivi 11,61%
✔ contribuzione agevolata oltre 9 dipendenti:
• per tutto il periodo 11,61%
• deducibilità del costo dalla base imponibile IRAP;
• possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante;
• esclusione dell’apprendista dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative (ad es. non sono computabili nella base di calcolo per le assunzioni obbligatorie dei disabili, ai fini dei licenziamenti, ecc.).
Tuttavia, in caso di inadempimento nell'erogazione della formazione a carico del datore di lavoro, di cui egli sia esclusivamente responsabile e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità formative del contratto, il datore di lavoro deve versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale di destinazione finale, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione.
Per favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, i benefici contributivi sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione. Sono esclusi da tale previsione, non solo i contratti di apprendistato stipulati con lavoratori in mobilità, ma anche quelli stipulati con beneficiari di un trattamento di disoccupazione. Al fine di veder confermati gli sgravi contributivi, è fondamentale che gli apprendisti frequentino i corsi formativi e che agli stessi venga fornita l’adeguata formazione interna aziendale. Infatti, qualora non venisse erogata la formazione (o comunque l’azienda non fosse in grado di dimostrare l’effettiva erogazione della stessa), il lavoratore potrebbe impugnare il contratto di apprendistato, farlo dichiarare nullo ed ottenere di essere riconosciuto come lavoratore qualificato; allo stesso modo, gli ispettori del lavoro, deputati a verificare l’effettiva attuazione dei percorsi formativi da parte dei lavoratori inquadrati con contratto di apprendistato, potrebbero richiamare l’apprendista quale lavoratore qualificato.
È PERTANTO ASSOLUTAMENTE INDISPENSABILE CHE LE AZIENDE FACCIANO COMPILARE AGLI APPRENDISTI, CON CADENZA POSSIBILMENTE MENSILE, UNA DICHIARAZIONE CON CUI ATTESTANO DI AVER RICEVUTO LA NECESSARIA FORMAZIONE INTERNA AZIENDALE, CON TANTO DI INDICAZIONE DELLE SPECIFICHE COMPETENZE APPRESE.