ASSUNZIONI SENZA FIRMA DEL CONTRATTO DI LAVORO

In caso di assunzione di un nuovo dipendente, l’azienda deve darne comunicazione il giorno prima dell’inizio del rapporto di lavoro al Centro per l’Impiego e agli enti previdenziali utilizzando il modello Unilav.

In questo modulo, vengono precisati i dati del datore di lavoro e del dipendente e le caratteristiche del rapporto (a tempo indeterminato, a termine, part-time, ecc.). Si tratta di una procedura telematica imposta per scoraggiare le assunzioni in nero che, però, non prevede il coinvolgimento del dipendente. Quindi, alcune aziende lo fanno senza avere fatto sottoscrivere al neoassunto il contratto di lavoro.

Ma è valida un’assunzione senza che il lavoratore abbia apposto la propria firma sul contratto di lavoro?
Il problema nasce dal fatto che, per il contratto di lavoro subordinato, la legge non prevede necessariamente la forma scritta, forma che invece è prevista per determinate clausole contrattuali. Il nostro ordinamento sanziona, infatti, la mancata comunicazione dei dati rilevanti del contratto ma non la mancanza del contratto in sé. Esistono però situazioni per le quali la forma scritta è obbligatoria, come nel caso in cui il contratto preveda il periodo di prova o un termine finale.

Non tutti sanno, infatti, che un rapporto di lavoro subordinato è, in linea di massima, a tempo indeterminato e a tempo pieno. Qualsiasi altro tipo di assunzione (contratto a termine, part-time, apprendistato, ecc.) è considerata una deroga che va, necessariamente, messa nero su bianco e sottoscritta dalle parti. Da ciò discende che se il datore di lavoro omette di far sottoscrivere al dipendente la lettera di assunzione, il rapporto deve intendersi a tutti gli effetti di legge a tempo indeterminato e pieno. Fin dal primo giorno. Con tutte le conseguenze del caso. Come, ad esempio, quella che riguarda il periodo di prova. La normativa prevede che questo lasso di tempo, in cui ciascuna delle parti può decidere in qualsiasi momento di interrompere il rapporto di lavoro, risulti da un atto scritto. Quindi, in mancanza di un documento firmato dall’azienda e dal dipendente in cui venga stabilito il periodo di prova e la sua durata, il rapporto di lavoro è da considerarsi immediatamente stabile. Il datore di lavoro, pertanto, non potrà licenziare il dipendente se non per giusta causa o per giustificato motivo, pagando il relativo preavviso fissato dal contratto nazionale di categoria anche se il dipendente avesse messo il piede in azienda un solo giorno. Viceversa, se è il lavoratore ad andarsene via subito, l’azienda potrà pretendere da lui l’indennità sostitutiva del preavviso.

Alla luce di quanto esposto si suggerisce vivamente di non dimenticarsi di far siglare al dipendente il contratto di lavoro il giorno prima di prendere servizio, di modo che tale adempimento sia quantomeno contestuale (se non addirittura preventivo!) all’effettuazione delle comunicazioni obbligatorie agli enti preposti.

 

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