“SOSTEGNI-BIS” - I CONTENUTI IN MATERIA DI LAVORO

 

È STATO PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGGE N. 73/2021 (C.D. “DECRETO SOSTEGNI BIS”) CONTENENTE ANCHE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO. DATA DI ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2021

 

Indice argomenti: (clicca sul titolo per leggere il paragrafo)

- Cassa Integrazione: istituita la CIGSD

- Incentivi assunzioni: contratto di rioccupazione

- Decontribuzione settori Turismo e Commercio

- Disposizioni in materia di contratto di espansione

- Indennità a diverse categorie di lavoratori

- Esonero contributivo aziende filiere settore agrituristico e vitivinicolo

- Settore cultura/spettacolo: novità previdenziali ed assistenziali

- Proroga sospensione pignoramenti stipendi da Agenzia Entrate

- Conversione in legge del decreto “Sostegni”: novità in sintesi

 

 

ULTERIORE AMMORTIZZATORE SOCIALECASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA IN DEROGA (CIGSD)

(Art. 40)

Il decreto “Sostegni Bis” introduce una novità per quanto concerne la cassa integrazione: viene attivato uno strumento di integrazione salariale straordinario in deroga alle norme vigenti.  Si informa che prima di richiedere tale nuovo ammortizzatore, è necessario aver fruito delle settimane precedenti di cassa integrazione Covid-19 che si hanno a disposizione.

Pertanto, le aziende che

• nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subìto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell’anno 2019,

e che

• previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività lavorativa dei lavoratori in forza alla data del 23/03/2021 finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica,

possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga:

- per una durata massima di 26 settimane

- nel periodo tra la data di entrata in vigore del testo in commento (26/05/2021) ed il 31 dicembre 2021.

Ulteriori condizioni/limiti:

• la riduzione media oraria non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo.

• per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell’orario di lavoro non può essere superiore al 90% nell’arco dell’intero periodo per il quale l’accordo collettivo è stipulato.

• ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti massimali.

Per tali trattamenti di cassa integrazione non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale.

La suddetta Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria in Deroga (CIGSD) può essere utilizzata in alternativa ai classici ammortizzatori sociali di cui al D.lgs. 148/2015. Il suo utilizzo proroga l’attuale divieto di licenziamento per motivi oggettivi (sia individuali sia collettivi), per la medesima durata.

 

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE (dall' 1/07/2021 al 31/10/2021)

(ART. 41)

Al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione, il governo ha istituito il contratto di rioccupazione: in sintesi, è uno sgravio contributivo per un periodo massimo di sei mesi, fruibile in caso di attivazioni di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, stipulati con persone disoccupate. Bisogna però prestare attenzione ai vari fattori che permettono l’accesso al beneficio. Vediamo nel dettaglio.

Beneficiari

Datori di lavoro privati (che assumono lavoratori disoccupati nel rispetto delle condizioni descritte in seguito) e che nei 6 mesi precedenti non abbiano proceduto a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia individuali che collettivi, nella medesima unità produttiva.

Esclusioni

Datori di lavoro settore agricolo e settore domestico.

Quando può essere utilizzato

Per i contratti stipulati dal  01 luglio 2021 al 31 ottobre 2021.

Entità beneficio

È riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Pertanto, rapportando l’esonero ai sei mesi, l’importo massimo sarà pari ad euro 3.000,00. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizioni/limiti per attivare il contratto di rioccupazione:

• definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo;

• il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi;

• al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine;

se nessuna delle parti recede, dopo 6 mesi il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

• il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento (vale a dire durante i primi 6 mesi del rapporto sorto tramite contratto di rioccupazione) oppure il licenziamento collettivo o individuale (per giustificato motivo oggettivo) di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con tale esonero, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito;

• in caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.

NB: il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Lo sgravio in trattazione non è ancora applicabile (né richiedibile) in quanto è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Si resterà, pertanto, in attesa di successive disposizioni legislative per l’effettiva applicabilità del contratto di rioccupazione ed in attesa di indicazioni Inps per conoscere le modalità ai fini della presentazione delle domande.

 

DECONTRIBUZIONE SETTORI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI E DEL COMMERCIO

(ART. 43)

Il Sostegni Bis introduce una particolare decontribuzione per i settori Turismo e Commercio.

Beneficiari

I datori di lavoro privati dei settori del TURISMO, degli STABILIMENTI TERMALI e del COMMERCIO.

Entità beneficio

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di cassa integrazione già fruite nei mesi di gennaio 2021, febbraio 2021 e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Condizioni e limiti per usufruire della decontribuzione:

• ai datori di lavoro che beneficiano della decontribuzione sopra citata, si applica il blocco dei licenziamenti – causa Covid – fino al 31/12/2021. In caso di violazione del blocco, avviene la revoca dell'esonero contributivo concesso, con efficacia retroattiva e al contempo l’azienda sarà impossibilità a presentare domanda di cassa integrazione.

• Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'esonero in trattazione non è ancora applicabile (né richiedibile) in quanto è subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea.

Si resterà, pertanto, in attesa di successive disposizioni legislative per l’effettiva applicabilità della misura descritta.

 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI ESPANSIONE

(ART. 39) 

Si abbassa, ancora, la soglia dimensionale per i contratti di espansione. Si ricorda che tale strumento consente esodi incentivati ai dipendenti fino a 5 anni dalla pensione. Con la pubblicazione del decreto “Sostegni-bis”, il contratto di espansione potrà essere utilizzato anche nelle imprese con almeno 100 dipendenti.

 

INDENNITÀ A DIVERSE CATEGORIE DI LAVORATORI (STAGIONALI/TEMPO DETERMINATI TURISMO, SPETTACOLO, SPORTIVI, OPERAI AGRICOLI)

(ARTT. 42, 44, 69)

Per quanto riguarda le indennità a tali categorie, il decreto in commento disciplina che al lavoratore già beneficiario dell’indennità precedente (riferita al precedente decreto “Sostegni”) sarà erogata la nuova indennità istituita dall’attuale “Sostegni Bis”. Suggeriamo di verificare la richiesta all’INPS direttamente o tramite un Patronato.

Ricordiamo, a tal proposito, che il nostro patronato ENASCO (tel. 0173/226611) è a disposizione per la consultazione e la presentazione delle domande per accedere ai benefici.

Si rimane in attesa delle disposizioni relativamente ai termini per presentare le richieste.

TAB1 100621

 

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ESONERO CONTRIBUTIVO FILIERE AGRICOLE  APPARTENENTI AI SETTORI AGRITURISTICO E VITIVINICOLO

(ART. 70)

Per quanto concerne il settore agricolo, il “Sostegni-bis” disciplina un esonero contributivo al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo.

A chi spetta:

alle aziende appartenenti alle filiere dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, individuate dai seguenti codici Ateco:

01.21.00 

Coltivazione di uva

11.02.10 

Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.

11.02.20 

Produzione di vino spumante e altri vini speciali

11.05

Produzione di birra

55.20.52 

Attività di alloggio connesse alle aziende agricole

56.10.12

Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

 

Misura:

esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021;

• resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

• l’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero.

Si informa che il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021.

NB: tale misura è da considerare nell’ambito del regime di aiuti di Stato nell’attuale emergenza del COVID-19. Pertanto è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato, in particolare ai sensi delle sezioni 3.1 e 3.12 del "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19".

 

SETTORE CULTURA/SPETTACOLO: NUOVE DISPOSIZIONI IN TEMA DI PREVIDENZA E ASSISTENZA

(ART. 66)

Con il “Sostegni-bis”, il governo introduce nuove norme dirette a rafforzare le tutele per i lavoratori dello spettacolo: ad essi vengono riconosciute le tutele che esistono per altre tipologie di professionisti, al fine di assicurare migliori condizioni di equità e dignità sociale, considerato anche il carattere di discontinuità delle loro prestazioni.

Le misure per la tutela dei lavoratori dello spettacolo si applicano a tutti i soggetti iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo (F.P.L.S. ex Enpals).

Di seguito, in sintesi, le novità introdotte dal nuovo decreto:

• nuove tutele assistenziali e previdenziali (in considerazione della discontinuità di tali rapporti di lavoro);

• ampliamento delle figure professionali tutelate (le misure che si applicheranno a tutti i soggetti iscritti al Fondo Pensioni dei Lavoratori dello Spettacolo); 

• sviluppo di tutele e sostegni alla genitorialità (che si adattano al carattere discontinuo delle prestazioni lavorative in tale settore);

• adeguamento ed estensione dell’indennità di malattia; 

• innalzamento della retribuzione giornaliera, riconosciuta a fini assistenziali, ad euro 100,00 (non più 67,14 euro); 

• iscrizione automatica all’assicurazione Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per tutti gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS); 

• istituzione dell’ALAS: assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (sarà introdotta dal 01/01/2022).

 

PROROGA SOSPENSIONE PIGNORAMENTI STIPENDI DA AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE AL 30/06/21

(ART. 9)

Il Decreto “Sostegni bis”, all’articolo 9 ha disposto un’ulteriore proroga della sospensione dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi (e pensioni), al 30/06/2021.

Fino al 30 giugno 2021, pertanto, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità.

Salvo ulteriori proroghe, a decorrere dal 1° luglio 2021, riprenderanno ad operare le trattenute sugli stipendi imposte dall’Agenzia delle Entrate Riscossione (AdER, ex Equitalia).

 

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO SOSTEGNI: NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE

(Emanazione Legge n. 69/2021 di conversione del D.L. n 41/2021 c.d. Decreto Sostegni)

SI INFORMA INFINE CHE IL GIORNO 21 MAGGIO È STATA PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE N. 69 DEL 21 MAGGIO 2021, DI CONVERSIONE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE N. 41 DEL 22 MARZO 2021 (C.D. DECRETO SOSTEGNI), RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE E AGLI OPERATORI ECONOMICI, DI LAVORO, SALUTE E SERVIZI TERRITORIALI, CONNESSE ALL’EMERGENZA DA COVID-19.

Per quanto riguarda la materia del lavoro, relativamente alla gestione del personale, la legge di conversione ha confermato quanto disciplinato già nel decreto legge di marzo scorso (si veda nostra circolare del 24/03/2021) apportando alcune novità, di seguito sintetizzate:

• per poter utilizzare i periodi di cassa integrazione introdotti dal decreto Sostegni è necessario aver fruito integralmente dei trattamenti di integrazione salariale previsti dalla Legge n.178/2020 (legge di bilancio 2021).

• i termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel periodo dal 1°gennaio 2021 al 31 marzo 2021, sono differiti al 30 giugno 2021.

anche per l’anno 2021 la soglia di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit è raddoppiata: pertanto, causa emergenza Coronavirus, è possibile erogare, entro il 31 dicembre 2021, un massimale di 516,46 euro quale valore di beni ceduti e servizi prestati dall’azienda ai propri lavoratori (ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR).


Per ulteriori informazioni
UFFICIO PAGHE
tel. 0173/226611
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