CONAI: comunicazione entro IL 20/01, richiesta rimborsi entro il 20/02

Si ricorda che in base alla normativa in materia, i cosiddetti “Produttori” e “Utilizzatori” sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi (o merci imballate) e dei rifiuti di imballaggio generati, e per questo motivo sono obbligati ad aderire a CONAI, versando una tantum una quota di partecipazione.
La legge prescrive particolari adempimenti e procedure periodiche di versamento del contributo per le aziende che producono o importano imballaggi o merci imballate.
Il calcolo del contributo ambientale può essere determinato applicando tre metodi diversi:
• procedura ordinaria: il contributo viene determinato in base al peso complessivo degli imballaggi importati nel periodo di riferimento, suddivisi per materiale;
• procedura semplificata: si applica esclusivamente all’importazione di imballaggi pieni (merce imballata) e solo se risulta necessario (ad es. grande quantità di imballi importati); il calcolo si basa sul fatturato e distingue gli imballi tra quelli destinati a prodotti alimentari e quelli non alimentari;
• procedura forfettaria: il contributo si basa su un unico contributo sul peso dei soli imballaggi delle merci importate, senza distinguere tra le diverse tipologie di imballaggi e prodotti imballati.
La periodicità della comunicazione può essere annuale (scadenza 20 gennaio), trimestrale o mensile, in funzione dell’entità del Contributo dovuto per ciascun materiale, salvo i casi di esenzione.
La menzionata scadenza riguarda anche l’eventuale modifica della classe di dichiarazione e l’eventuale modifica della procedura semplificata adottata (possibile solo per importatori di imballaggi pieni).
Tutte le dichiarazioni dovranno essere inviate telematicamente.
Per gli esportatori di merce imballata, le richieste di rimborso del contributo versato ai fornitori di imballaggi, dovranno essere inoltrate a CONAI entro il 20 febbraio 2018. Sempre entro tale scadenze potrà essere richiesto a CONAI e ad ogni fornitore di imballi l’esenzione totale o parziale dal pagamento del contributo in proporzione ai quantitativi di merce esportati nell’anno precedente.