APPARECCHIATURE LASER

Le attività che utilizzano apparecchiatura laser di classe 3B o 4 hanno l’obbligo di procedere alla valutazione del rischio specifico ai sensi del D.Lgs. 81/08.

Le aziende del settore industriale devono nominare un Tecnico Sicurezza Laser (TSL), mentre le Aziende sanitarie locali, i poliambulatori medici ed i centri estetici devono nominare un Addetto Sicurezza Laser (ASL per il settore medico-estetico) come previsto dalle norme specifiche CEI 76-6 e CEI1384 G – CT 76 guida E.

Il Tecnico e l’Addetto della Sicurezza Laser (TSL-ASL) devono avere le competenze dettate dalle linee CIIP (Consulta interassociativa italiana per la prevenzione) per gestire tutti gli aspetti della sicurezza del sistema laser utilizzato in azienda.

Queste le azioni poste in essere dal TSL-ASL:

• mettere in atto le indicazioni fornite dal produttore dell’apparecchio;
• individuare i requisiti della Zona Laser Controllata (se richiesta) e le modalità di accesso alla stessa;
• verificare la rispondenza dei DPI (Dispositivi di protezione individuali) oculari con quanto richiesto nel manuale d’uso e manutenzione dell’apparecchio
• redigere il regolamento di sicurezza;
• verificare il permanere dei requisiti di sicurezza.

Servizi ACA S.r.l. è in grado di offrire il servizio TSL-ASL a tutte le aziende del settore industriale e sanitario/estetico che possiedono apparecchiature laser di classe 3B o 4.
L’eventuale inosservanza di tale obbligo può comportare sanzioni a carico del datore di lavoro che sono previste dalla normativa: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

 

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