RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE, DEL LEGALE RAPPRESENTANTE E DEGLI AMMINISTRATORI

PRINCIPALI CASI
LA PRESCRIZIONE CON OBLAZIONE
In caso di violazioni delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione incendi, il Datore di lavoro (titolare o Legale rappresentante) è soggetto a Sanzioni variabili da circa € 1.000,00 a € 21.500,00 e arresto fino a sei mesi.
La pena dell'arresto si estingue a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni violate ed al pagamento della sanzione.
REATI
Se a causa della violazione consegue un infortunio o malattia del lavoratore, il Datore di lavoro può essere condannato per lesioni colpose o per la commissione di reati più gravi.
In tali circostante, si consiglia pertanto la nomina di apposito Dirigente, investito di pieni poteri decisionali e di spesa e formato in materia di sicurezza sul lavoro.
Per eseguire attività di sorveglianza del corretto andamento delle attività lavorative e dell’osservanza delle misure di sicurezza aziendale, il Datore di lavoro dovrebbe nominare apposito Preposto. Il preposto si configura comunemente, ad esempio, nella persona del responsabile di produzione, capo reparto, capo squadra o capo turno. Anch’esso deve essere opportunamente formato.
RESPONSABILITÀ PENALE DELL’ENTE E DELLE SOCIETÀ
In caso di reati accertati e lesioni gravi, gravissime o morte di un lavoratore, anche la Società, in questi casi, può essere condannata per Responsabilità penali (art. 1 del D.Lgs. 231/01, c.d. norma di responsabilità amministrativa degli enti e delle società). In queste circostanze l’Ente o la Società può essere costretta al pagamento di maxi multe del valore minimo di € 25.800,00 fino ad un massimo di € 1.549.000,00 (quote calcolate in base al patrimonio aziendale). Per l’applicazione delle succitate maxi multe deve essere accertato che il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l’ente o la società.
L'impresa può essere esentata dall’applicazione delle sanzioni (art. 6 del D.Lgs. 231/01) se fornisce la prova di aver efficacemente adottato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, di vigilare sull'osservanza di tali modelli e che il reato sia stato attuato da un soggetto che abbia eluso fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione della sicurezza.
Da una lettura combinata di quanto previsto dall'art. 2392 del Codice Civile che tratta la responsabilità degli amministratori e dall'art. 6 del D.Lgs. 231/01, è possibile affermare che gli amministratori potranno evitare la responsabilità civile per i danni causati alla società e quella penale per omesso impedimento dei reati, solo adottando ed efficacemente attuando i modelli di organizzazione e gestione previsti dal D.Lgs. 231/01.
RIVALSE
La Società può essere tenuta a risarcire l’Inail (rivalsa INAIL) per le somme liquidate dall'Ente stesso, per il pagamento delle cure o eventuali indennità per invalidità o morte del lavoratore.