SICUREZZA SUL LAVORO: OBBLIGO VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL CONTRATTO A CHIAMATA

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha recentemente diramato una circolare nella quale ha affrontato il tema dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a chiamata, in aziende nelle quali non è presente il DVR (Documento di Valutazione del Rischio).
La norma precisa che in assenza della valutazione dei rischi - redatta ai sensi delle norme di sicurezza - non possono in nessun caso essere stipulati contratti intermittenti o a chiamata.
L’Ispettorato del Lavoro afferma che in questi casi è prevista, oltre alle sanzioni amministrative e penali dovute per la mancanza di Documento di Valutazione dei Rischi, anche la riqualificazione del rapporto di lavoro.
Il Ministero del Lavoro è giunto a questa conclusione basandosi sull’orientamento della Corte di Cassazione che ha espresso il principio generale secondo il quale “la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro ‘atipico’ ne comporta la nullità parziale ai sensi dell’art. 1419 c.c. con conseguente conversione dello stesso nella ‘forma comune’ di contratto di lavoro subordinato”.
Anche se questo principio è stato applicato ai contratti a termine, di riflesso può riferirsi a tutti i rapporti di lavoro atipici, fra cui quindi il contratto di lavoro a chiamata.
Pertanto, in presenza di un contratto di lavoro a chiamata senza DVR aziendale, si avrà la trasformazione del rapporto di lavoro in un rapporto subordinato a tempo indeterminato.