ALLERGENI ED ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI: CHE COSA FARE PER ESSERE IN REGOLA

Categorie interessate: ristoranti, pizzerie, bar, negozi alimentari, supermercati, gastronomie, ambulanti, laboratori di produzione, ecc.

Ricordiamo - come peraltro discusso durante il seminario del 7 giugno 2018 svoltsosi presso l’Associazione Commercianti Albesi - che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle norme UE di etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari.
Le sanzioni si applicano sia nel caso in cui gli alimenti siano somministrati al pubblico sia nel caso in cui vengano venduti sfusi o confezionati.
Per quanto concerne la somministrazione o vendita dei prodotti alimentari sfusi o confezionati (es. nel caso di ristoranti, bar, gastronomie, laboratori di produzione, ecc) vige l’obbligo di comunicare al pubblico, in forma scritta, la presenza di allergeni alimentari, anche se contenuti in tracce.

Le modalità di comunicazione al pubblico relative alla presenza di allergeni alimentari sono diverse a seconda della tipologia dei prodotti somministrati e/o venduti nei quali sono contenuti:
• Prodotti somministrati (es. bar, ristoranti, ecc).
Le informazioni inerenti la presenza di allergeni alimentari nei prodotti somministrati devono essere indicate in forma scritta, in riferimento a ciascun alimento somministrato.
Tali indicazioni possono essere riportate sul menù, su specifico registro allergeni, su apposito cartello o con l’utilizzo di sistemi digitali (in quest’ultimo caso le informazioni dovranno essere riportate anche su documentazione scritta facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale).
In alternativa è possibile avvisare il consumatore con apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le eventuali necessarie informazioni. Anche in questo caso risulta necessario avere una documentazione scritta e facilmente reperibile dall’autorità di controllo e dal consumatore finale, che indichi dettagliatamente la presenza di allergeni.

• Prodotti venduti sfusi (es. gastronomie, esercizi commerciali, ambulanti, supermercati, gelaterie, pasticcerie, ecc.).
Le informazioni inerenti la presenza di allergeni alimentari nei prodotti venduti sfusi devono essere esposte nel comparto vendita su apposito cartello applicato ai recipienti che contengono l’alimento o su specifico registro facilmente accessibile al consumatore. Per quanto concerne l’indicazione degli ingredienti l’operatore può ricorrere all’esposizione di un unico cartello, a condizione che per ogni preparazione vi sia l’evidenziazione degli allergeni alimentari contenuti.

• Prodotti confezionati - ora definiti preimballati (es. laboratori di produzione)
Le informazioni inerenti la presenza di allergeni alimentari nei prodotti venduti confezionati devono essere riportate in etichetta. In particolare occorre evidenziare graficamente la presenza dell’allergene e riportare la possibile contaminazione da allergeni in tracce.

Inoltre si ricorda, per la vendita di prodotti sfusi, l’obbligo di comunicare al consumatore in forma scritta la corretta denominazione del prodotto acquistato, l’elenco degli ingredienti in esso contenuti anche composti, le modalità di conservazione per i prodotti deperibili, la corretta indicazione in forma scritta dei prodotti congelati/surgelati e la data di scadenza per la pasta fresca.
Per quanto concerne le bevande vendute e/o somministrate mediante spillatura è obbligatorio apporre un cartello nei pressi dell’impianto di spillatura che riporta l’elenco degli ingredienti con evidenziati gli allergeni contenuti nelle bevande. L’acqua somministrata sfusa al consumatore, deve riportare la specifica denominazione di vendita “acqua potabile trattata” o “acqua potabile trattata e gassata” se è stata addizionata anidride carbonica.
Nel caso di distribuzione di alimenti non preimballati messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati, devono essere riportati sui distributori e per ciascun prodotto l’indicazione della specifica denominazione dell’alimento e l’elenco ingredienti con l’evidenziazione degli allergeni alimentari.
Sul distributore automatico o all’interno del locale commerciale deve essere riportato il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede dell’impresa responsabile della gestione dell’impianto.

Per gli operatori che non rispettano tali obblighi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 24.000 euro con possibilità di riduzione fino ad un terzo per le microimprese (imprese con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro). Le sanzioni sono entrate in vigore il 9 maggio 2018.


Ufficio Servizi Innovativi
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