ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI: CHIARIMENTI

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare esplicativa che offre chiarimenti sugli effetti abrogativi prodotti dall’ultimo Decreto Legislativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale riguardante l’etichettatura degli alimenti.
Si ribadisce l’obbligo di indicazione del lotto di appartenenza del prodotto preimballato e dell’etichettatura nutrizionale, ove prevista.
Viene, poi, disciplinata la data di scadenza del “latte fresco pastorizzato” e del “latte fresco pastorizzato di alta qualità” che è determinata nel sesto giorno successivo a quello del trattamento termico, salvo che il produttore non indichi un termine inferiore. Il termine “fresco” nelle denominazioni di vendita del latte vaccino destinato al consumo umano, è riservato ai prodotti la cui durabilità non eccede quella di sei giorni successivi alla data del trattamento termico.
Per il latte microfiltrato, il latte pastorizzato ad alta temperatura e il latte a lunga conservazione UHT non vi sono indicazioni normative concernenti la durabilità.
La determinazione della durata del prodotto è rimandata alla responsabilità del produttore.
Per il latte crudo rimane in vigore l’obbligo di indicazione della data di scadenza la cui durata non deve essere superiore ai 3 giorni.
La circolare chiarisce inoltre le normative di riferimento vigenti per l’etichettatura di alimenti quali birra, burro, camomilla, cereali, sfarinati, pane e paste alimentari, formaggi freschi e pasta filata, margarine vegetali, miele, oli di oliva e di semi, pomodori pelati e concentrati di pomodoro, riso.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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