ETICHETTATURA NUTRIZIONALE: OBBLIGHI E SANZIONI

Si ricorda che i produttori di alimenti preimballati sono obbligati a fornire informazioni sul valore energetico e su sei nutrienti che devono essere indicati nell’ordine: grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

I nutrienti devono essere espressi per 100 g o 100 ml di prodotto.
Il Regolamento europeo concernente l’etichettatura dei prodotti alimentari detta precise disposizioni circa la posizione in etichetta della tabella nutrizionale e della dimensione minima dei caratteri da utilizzare.
L’etichettatura nutrizionale non è obbligatoria per i prodotti sfusi, le bevande alcoliche, gli aceti, i prodotti non trasformati che contengono un solo ingrediente e le acque destinate al consumo umano, le piante aromatiche, le spezie e loro miscele, il sale e gli edulcoranti, gli estratti di caffè e gli alimenti confezionati in imballaggi e contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm2.
Sono esenti dall’etichettatura nutrizionale:
• gli alimenti confezionati in maniera artigianale;
• gli alimenti forniti, senza l’intervento di intermediari, da parte del fabbricante, direttamente al consumatore finale senza che vi sia trasporto oltre il confine territoriale della provincia in cui insiste l’azienda e nel territorio delle province contermini;
• gli alimenti prodotti da un’azienda che rispetta i requisiti della microimpresa così come definita dalle norme europee.

Restano escluse dalla deroga, pertanto, i prodotti preimballati venduti ad imprese che esercitano vendita all’ingrosso o che svolgono attività di intermediazione commerciale.

Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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