CONAI - IMBALLAGGI VUOTI: IMPORTANTE NOVITÀ DAL 1º GENNAIO 2019 PER TUTTI I COMMERCIANTI

Con apposita circolare il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha segnalato le novità che dal 1° gennaio 2019 interessano tutti i commercianti di imballaggi vuoti, tra cui rientrano anche gli importatori.
I commercianti di imballaggi vuoti sono ora tenuti agli stessi adempimenti finora previsti per i produttori ed importatori di imballaggi vuoti destinati alla rivendita, ossia:
• si impegnano ad assolvere gli obblighi di applicazione, dichiarazione e versamento del contributo ambientale CONAI nel momento del trasferimento al primo effettivo “utilizzatore” (il soggetto che acquista/riceve l’imballaggio per confezionare le proprie merci);
• applicano il contributo ambientale CONAI con le modalità di “prima cessione” nelle fatture di vendita ai clienti-utilizzatori (diversi dai commercianti di imballaggi vuoti), esplicitando il contributo in aggiunta al prezzo di vendita degli imballaggi.
Il valore del contributo è diversificato in base alla tipologia del materiale di imballo e va assoggettato alla medesima aliquota IVA (vigente al momento di effettuazione dell’operazione) degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione. Ad esempio il contributo ambientale per gli imballi in materiale carta è pari ad € 10,00 euro/tonnellata oltre IVA.
L’utilizzatore/riempitore degli imballaggi vuoti dovrà indicare in fattura al successivo cliente la dicitura “Contributo ambientale CONAI assolto”, che dal 1° gennaio 2019 potrà riferirsi esclusivamente agli imballaggi pieni (merce imballata).
PROCEDURA AGEVOLATA
Una procedura agevolata è applicabile ai cosiddetti “piccoli commercianti” di imballaggi vuoti, ossia i soggetti che nell’anno precedente hanno gestito flussi di imballaggio fino a 150 tonnellate in termini di peso per ciascun materiale.
Tale procedura si applica anche alle aziende di nuova costituzione o che iniziano l’attività di commercio di imballaggi vuoti.
Essi potranno continuare a pagare il contributo ambientale CONAI (CAC) ai fornitori al momento in cui acquistano gli imballaggi anziché addebitare il costo in fattura ai clienti nazionali, dichiararlo e versarlo al CONAI. Il “piccolo commerciante” dovrà indicare in fattura la sola dicitura “corrispettivo comprensivo del CAC già assolto”.
Per avvalersi della procedura agevolata, occorre inviare a CONAI un’autocertificazione che attesti la sua posizione di “consorziato” e indichi separatamente quali sono gli imballaggi per cui lo stesso intende continuare a pagare il CAC al fornitore.
Qualora il “piccolo commerciante” di imballaggi vuoti che utilizza la procedura agevolata dovesse superare nel corso dell’anno il limite delle 150 tonnellate di imballaggi (per materiale), dovrà revocare la procedura agevolata ed assolvere direttamente agli obblighi relativi alla “prima cessione”.
I produttori e importatori di imballaggi vuoti dovranno applicare il contributo CAC al momento della cessione degli imballaggi qualora la vendita sia rivolta ai clienti-utilizzatori oppure a piccoli commercianti che dovranno autocertificare il non superamento del limite delle 150 tonnellate di imballi per ogni tipologia di materiale.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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