SICUREZZA LAVORO: DUVRI QUANDO DEVE ESSERE REDATTO

In caso di affidamento di lavori in appalto o semplicemente in caso di affidamento di qualsivoglia lavoro all’interno della propria azienda, il datore di lavoro committente deve “promuovere la cooperazione ed il coordinamento elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da Interferenza (DUVRI)”.

Il DUVRI deve essere redatto, salvo i casi di esclusione, prima della predisposizione della richiesta di offerta o, per i contratti pubblici, della pubblicazione del bando o della lettera di invito. Successivamente, il Datore di Lavoro committente dovrà informarsi sui rischi che l’impresa o il lavoratore autonomo potrebbero introdurre nella propria azienda.

Pertanto i datori di lavoro (compresi i subappaltatori) hanno l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto.

Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e fornitura.

In caso di mancata valutazione dei rischi ed elaborazione del DUVRI sono previste sanzioni a carico del Datore di lavoro a partire da 2.500 fino ad arrivare a 6.400 euro, nei casi gravi è previsto l'arresto e la detenzione da 3 a 6 mesi.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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