BORSE E SACCHETTI IN PLASTICA - CHIARIMENTI SUL DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE

Si ricorda che sono state introdotte importanti novità per le borse in plastica ed i sacchetti ultraleggeri utilizzati per alimenti sfusi (es. frutta e verdura) che non rispettano i criteri di compostabilità e biodegradabilità.

Viene confermato il divieto di commercializzazione di borse e sacchetti in plastica non rispondenti agli specifici standard ecologici previsti dalle direttive dell’Unione Europea e si ribadiscono le caratteristiche degli imballi ammessi.
Rientrano tra gli imballi ammessi le borse di plastica monouso “leggere”, di tipo biodegradabile e compostabile.
Per quanto riguarda i sacchetti in plastica cosiddetti ultraleggeri utilizzati come imballo primario per alimenti sfusi, quali ad esempio frutta e verdura, il Ministero ricorda che sono ammessi imballi di spessore inferiore a 15 micron, realizzati con almeno 40% di materia prima rinnovabile e certificati per il contatto con alimenti.
I sacchetti di spessore superiore (ad es. tra i 15 e i 50 micron) potrebbero essere commercializzati ed utilizzati soltanto in particolari applicazioni (latticini con relativi liquidi di governo) in cui è necessario uno spessore superiore che aumenti la resistenza del sacchetto. Tali sacchetti dovranno comunque possedere le caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità.

CESSIONE NON GRATUITA
Per quanto concerne l’obbligo di far pagare tutte le borse in plastica e sacchetti ultraleggeri il Ministero ne ribadisce l’obbligatorietà e a tal fine il prezzo di vendita per singola unità deve risultare sullo scontrino o fattura d’acquisto delle merci o dei prodotti trasportati.
Il prezzo di vendita dei sacchetti viene stabilito liberamente dal venditore e ne è consentita la cessione sottocosto.

SONO ESCLUSI DALLA NORMATIVA GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
I sacchetti in plastica utilizzati dal produttore come imballo primario per il confezionamento del prodotto alimentare (es. imballo forato del pane confezionato) o involucri di prodotti non alimentari (es. bustina richiudibile per l’inserimento di bigiotteria) non sono soggetti alle restrizioni di tale normativa.

UTILIZZO DI BORSE PORTATE DALL’ESTERNO PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI SFUSI
Ulteriore chiarimento, anche al fine del rispetto delle regole di sicurezza alimentare, è relativo alla possibilità da parte del consumatore che non intende pagare l’imballo ultraleggero, di utilizzare al posto dello stesso imballi portati dall’esterno dell’attività di vendita.
In questa circostanza il Ministero ammette unicamente sacchetti conformi al contatto con alimenti e mai utilizzati in precedenza.

SMALTIMENTO SCORTE
Il Ministero non prevede alcuna possibilità di smaltire scorte di imballi in plastica non conformi, utilizzati prima dell’entrata in vigore della normativa.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

freccia  Torna all'elenco news