SICUREZZA ANTINCENDIO: NUOVE NORME PER I CONDOMINI

Con il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 sono state apportate alcune modifiche ed integrazioni alla normativa sulla sicurezza antincendi (in specifico all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246) per gli edifici di civile abitazione.

Il decreto entrerà in vigore il 6 maggio 2019 e prevede un periodo transitorio di 2 anni per ottemperare alle disposizioni riguardanti l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme e 1 anno per le restanti disposizioni.

Gli obblighi più severi riguardano gli edifici residenziali più alti, con particolare rilievo per gli edifici di “altezza antincendi” superiore a 12 metri. (Con “altezza antincendi” non si intende l’altezza dell’edificio bensì un parametro di rischio differente).

In particolare, le nuove prescrizioni sono rivolte ad ostacolare la propagazione di un incendio attraverso le facciate, e riguardano:
• gli edifici di abitazione civile di nuova realizzazione
• gli edifici già esistenti, oggetto di interventi sulle facciate per una superficie complessiva di oltre il 50%.
Non si applicano, invece, agli edifici di civile abitazione per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati pianificati o in corso lavori di rifacimento delle facciate sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco, o che risulteranno autorizzati entro la data di entrata in vigore del regolamento.

Obiettivi della nuova normativa sono:
- limitare la probabilità di propagazione di incendi che si originano all’interno dell’edificio.
- limitare la probabilità di incendi di una facciata.
- evitare o limitare la caduta di parti di facciata, vetri o componenti dell’edificio che potrebbero compromettere l’esodo in sicurezza.

Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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