PISCINE IN STRUTTURE EXTRALBERGHIERE

Ricordiamo che il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 giugno 2018 n. 4/R della Regione Piemonte per le strutture extralberghiere dotate di piscine, prevede che le stesse possano essere utilizzate esclusivamente dalle persone che alloggiano o usufruiscono delle strutture turistico-ricettive.
Il Regolamento definisce i requisiti tecnologici, organizzativi, di sicurezza e qualità dell’acqua per i bagnanti, indicando, inoltre, che sono tenuti alla presenza di un assistente bagnanti abilitato, gli impianti:
• con superficie maggiore di 100 metri quadrati ;
• con profondità dell’acqua maggiore di 140 cm.
Il Regolamento stabilisce inoltre l’obbligatorietà da parte del gestore della piscina di:
• predisporre apposito piano della qualità delle acque;
• individuare una figura responsabile della piscina;
• esporre apposito regolamento per i bagnanti.
Per quel che riguarda le caratteristiche degli impianti e l’organizzazione della sicurezza, il Regolamento detta specifiche disposizioni, in base alla tipologia della struttura e alle dimensioni degli impianti stessi.
L’Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene dell’A.C.A. è a disposizione per la predisposizione di:
• piani di autocontrollo delle piscine;
• regolamenti e analisi delle acque.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.