LA SEGNALETICA DI SICUREZZA IN AZIENDA

Un aspetto che spesso viene sottovalutato nelle aziende, riguarda la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.
Ricordiamo che il D.Lgs. 81 del 2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di adottare la segnaletica di sicurezza all’interno della propria struttura, al fine di informare tutte le persone presenti, siano esse lavoratori, fornitori, clienti o visitatori.
Ai sensi della normativa vigente, inoltre, i lavoratori devono ricevere adeguata formazione sul significato della segnaletica presente sul posto di lavoro, oltre a istruzioni precise sull’uso di gesti, parole e comportamenti da adottare.
In merito, l’articolo 163 riferito agli obblighi del datore di lavoro, prevede:
• quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza;
• qualora sia necessario fornire indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate, il datore di lavoro adotta le misure necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica;
• il datore di lavoro, per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva, fa ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo.
Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono le seguenti:
• arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, per la mancata apposizione delle segnalazioni di sicurezza
• arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la mancata informazione e formazione al personale.
Per informazioni
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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