AUTORIMESSE: NUOVA REGOLA TECNICA PER L’ADEGUAMENTO ANTINCENDIO

Il 23 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell’Interno che contiene la nuova Regola Tecnica Verticale (RTV) in materia di antincendio per le autorimesse.
Nella nuova Regola Tecnica Verticale, l’autorimessa viene così definita:
• l’area coperta, con servizi annessi e pertinenze, destinata al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli.
• non sono considerate autorimesse le aree coperte destinate al ricovero, alla sosta ed alla manovra di veicoli in cui:
- ciascun posto auto sia accessibile direttamente da spazio scoperto con un percorso massimo inferiore a due volte l’altezza del piano di parcamento (es. box a schiera, piccole tettoie);
- il ricovero sia destinato all’esposizione, alla vendita o al deposito di veicoli provvisti di quantitativi limitati di carburante per la movimentazione nell’area (es. autosaloni).
Le autorimesse vengono inoltre classificate in relazione a:
- le caratteristiche prevalenti degli occupanti;
- la superficie lorda;
- la quota di tutti i piani.
L’Allegato I del Decreto, che costituisce la Nuova Regola Tecnica Verticale, sostituisce integralmente il capitolo “V.6 – Autorimesse” della Sezione V dell’Allegato 1 al D.M. Interno del 3 agosto 2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi” (Codice di Prevenzione incendi).
La regola tecnica si applica alle autorimesse di superficie lorda utile superiore a 300 m² di cui all’allegato I del dpr n. 151/2011 individuate con il numero 75.
Si applica, inoltre, sia alle attività di nuova realizzazione sia in caso di ampliamenti o modifiche, a condizione che le misure di sicurezza antincendio della parte dell’attività non modificata siano effettivamente compatibili con gli interventi da realizzare.
Fatta salva la possibilità di applicare l’Allegato I all’intera autorimessa, il decreto non comporta adeguamenti per le autorimesse che alla data di entrata in vigore del provvedimento ricadono in uno dei seguenti casi:
a) siano già in regola con uno degli adempimenti previsti agli articoli 3 (valutazione dei progetti) 4 (controlli di prevenzione incendi) o 7 (deroghe) del D.P.R. 151/11.
b) siano stati progettati sulla base dei provvedimenti normativi richiamati nel decreto e comprovati da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti.
La norma indica inoltre le strategie antincendio in riferimento alla reazione al fuoco, resistenza al fuoco, compartimentazione, esodo, gestione della sicurezza antincendio, controllo dell’incendio, controllo di fumi e calore, sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.
Per informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.