SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE: MODALITÀ DI RICHIESTA E TARIFFE

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal d.lgs. 81/08 e s.m.i., ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, possono richiedere la sorveglianza sanitaria eccezionale ai servizi territoriali dell’Inail, che vi provvedono con propri medici del lavoro.
Lo ha stabilito il decreto 23 luglio 2020 del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, che determina la tariffa per le prestazioni rese dall’Inail ai fini della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio di contagio da Covid-19 (es. in ragione dell’età, immunodepressione, patologie oncologiche, terapie salvavita, comorbilità).
Il provvedimento, emanato in attuazione dell’art. 83 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020 n. 77, definisce anche l’importo unitario per singola prestazione effettuata, pari a euro 50,85.
Per la determinazione dell’importo si è fatto riferimento alle tariffe del medico competente dell’Istituto per analoghi adempimenti. La tariffa è versata all’Inail dai datori di lavoro che richiedono l’effettuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale.
Per ulteriori informazioni:
Ufficio Sicurezza Ambiente Igiene
tel. 0173/226611
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