SEGNALETICA DI SICUREZZA IN AZIENDA: OBBLIGHI E SANZIONI

 

Un aspetto che spesso viene sottovalutato nelle aziende, riguarda la segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro.

Ricordiamo che il D.Lgs. 81 del 2008 prevede per il datore di lavoro l’obbligo di adottare la segnaletica di sicurezza all’interno della propria struttura, al fine di informare tutte le persone presenti, siano esse lavoratori, fornitori, clienti o visitatori.

Ai sensi della normativa vigente, inoltre, i lavoratori devono ricevere adeguata formazione sul significato della segnaletica presente sul posto di lavoro, oltre a istruzioni precise sull’uso di gesti, parole e comportamenti da adottare.

In merito, l’articolo 163 riferito agli obblighi del datore di lavoro, prevede:

  • • il ricorso alla segnaletica di sicurezza quando risultino rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva;
  • • l’adozione di tutte le misure necessarie per fornire indicazioni relative a situazioni di rischio non considerate, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica;
  • • il ricorso, se del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo per regolare il traffico all’interno dell’impresa o dell’unità produttiva.

Le sanzioni a carico del datore di lavoro sono le seguenti:

  • • arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro, per la mancata apposizione delle segnalazioni di sicurezza;
  • • arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 921,38 a 4.914,03 euro per la mancata informazione e formazione al personale.

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
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