CHI E QUANDO NOMINARE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

 

Il RLS è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza, alla quale sono riconosciuti diritti di formazione, informazione e consultazione nell'ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) definito come "la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro" è stata introdotta dalla Legge 300/1970 (nota come Statuto dei Lavoratori) ed ufficializzata con il D. Lgs. 626 del 1994.

Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 che ha riformato il Dlgs 626) stabilisce, all'art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, il RLS può essere eletto dai lavoratori al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLS Territoriale) ovvero di comparto produttivo (art. 48).

Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.).

Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all'interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

Si precisa che nelle società ove operano esclusivamente soci lavoratori (interpello n. 16/2016 del 25/10/2016) è stata evidenziata la necessità di avvalersi di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza a livello territoriale in quanto i soci lavoratori vengono equiparati ai lavoratori dalla normativa vigente.


A seguito dell’elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza interno all’azienda, il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, per via telematica, il nominativo del Rappresentante eletto.

Il servizio "Dichiarazione RLS" consente alle aziende assicurate Inail di comunicare i dati relativi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per ciascuna unità produttiva. Consente inoltre di apportare successive modifiche ai dati già inviati.

La comunicazione all’INAIL del Rappresentante eletto deve essere effettuata entro il 31 marzo dell’anno successivo all’elezione.

I contenuti minimi della formazione per gli RLS interni prevedono (art. 37 del D.Lgs 81/08) una durata minima di 32 ore iniziali, di cui 12 ore sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

La formazione prevede, inoltre, l'obbligo di aggiornamento periodico annuale:

  • • durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese da 15 a 50 lavoratori
  • • 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

Per ulteriori informazioni:
UFFICIO SICUREZZA, AMBIENTE, IGIENE
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.