RINNOVO CONFORMITA’ ANTINCENDIO SCADENZA 07/10/2016

Tutte le attività ricadenti nella nuova norma antincendio e soggette ai controlli di conformità devono presentare periodicamente un’attestazione di rinnovo della conformità alle condizioni di sicurezza antincendio.

L’attestazione di rinnovo periodico deve essere presentata ogni 5 o 10 anni, a seconda del tipo di attività, oppure alla naturale scadenza di un CPI (Certificato di prevenzione incendi) in corso di validità.

In ogni caso tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi che, alla data del 07/10/2011, avevano presentato ai Vigili del Fuoco una dichiarazione di inizio attività (D.I.A.) e inoltrato la richiesta di rilascio di CPI, e per le quali il Comando non ha ancora concluso il procedimento, devono presentare un’attestazione di rinnovo della conformità antincendio entro il 07/10/2016.
Tra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ricadono ad esempio alberghi e strutture ricettive con oltre 25 posti letto, centrali termiche con oltre 116 Kw di potenza, depositi o rivendite di combustibili liquidi o oli lubrificanti, depositi di gas liquefatto, depositi di materiale infiammabile, depositi o rivendite di gas infiammabile, impianti di distribuzione carburanti, autorimesse, locali di spettacolo e di intrattenimento, scuole, strutture sanitarie e locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq.
In caso di omessa richiesta del rilascio o rinnovo della conformità antincendio è previsto l’arresto sino ad un anno o ammenda da 258 € a 2582 €.

Per informazioni, Ufficio Servizi Innovativi, tel. 0173/226611, e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

freccia  Torna all'elenco news