Nuovo accordo Stato Regioni per la formazione e sicurezza sul lavoro: in vigore

Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione.
In data 7 luglio è stato approvato il nuovo Accordo Stato-Regioni che disciplina i requisiti della formazione per responsabili ed addetti dei servizi di prevenzione e protezione. Lo stesso sostituisce integralmente il precedente Accordo del 26 gennaio 2006 ed interviene su alcuni elementi relativi alla formazione dei diversi soggetti della sicurezza.
Le principali novità contenute nel testo sono:
• nuova articolazione del percorso formativo per RSPP (Responsabile servizio prevenzione e protezione dai rischi) e ASPP (Addetti servizio prevenzione e protezione dai rischi) interni ed esterni;
• principio generale (valido per tutti i corsi Sicurezza Sul Lavoro) che prevede che qualora la formazione costituisca un titolo abilitativo all’esercizio della funzione esercitata, tale funzione deve ritenersi non esercitabile se non viene completato l’aggiornamento riferito al periodo indicato dalle specifiche norme;
• limitazione fino al 50% delle ore di aggiornamento tramite partecipazione a convegni;
• previsione di carattere generale secondo la quale un datore di lavoro, la cui attività risulti inserita nei macrosettori individuati a rischio medio/alto può frequentare il corso di formazione per datore di lavoro che svolge i compiti del servizio di prevenzione e protezione relativo al livello di rischio basso, se tutti i lavoratori svolgono esclusivamente attività appartenenti ad un livello di rischio basso;
• esoneri: ampliamento della lista delle lauree che si considerano titolo di studio esonerante per la frequentazione dei corsi;
• Fad ed e-learning (formazione online): rivisitati gli Accordi del 21 dicembre 2011 relativamente alla formazione in modalità e-learning. I corsi in modalità e-learning sono da ritenersi validi solo se espressamente previsti dalle norme e con le modalità disciplinate dal presente Accordo;
• modalità e-learning – rischio basso lavoratori: possibilità di fruire dei corsi in modalità e-learning, nel rispetto delle disposizioni normative ESCLUSIVAMENTE per le organizzazione classificate a rischio basso;
• lavoro somministrato: allineamento alla normativa nazionale – l’informazione e l’addestramento sono a carico del somministratore se non specificato diversamente nel contratto. L’utilizzatore è tenuto a formare il lavoratore sulle proprie procedure specifiche;
• obbligo di erogare i corsi di formazione antincendio, primo soccorso e RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) in modalità frontale (vietato il ricorso all’ e-learning e alla fad);
• introduzione della disciplina relativa al riconoscimento dei crediti formativi nel caso di sovrapposizione dei contenuti dei percorsi formativi.
Invitiamo tutte le aziende a contattare il SERVIZIO SICUREZZA SUL LAVORO/UFFICIO FORMAZIONE della scrivente Associazione
(tel. 0173/226611
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