DIVIETO DI APPLICAZIONE SUPPLEMENTI DI PREZZO PER L’USO DI CARTE DI DEBITO/CREDITO

Viene ribadita dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la vigenza del divieto di applicazione di supplementi di prezzo per l’uso di uno specifico strumento di pagamento, secondo quanto stabilito dall’art. 62 del Codice del Consumo e dalla Direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal D.Lgs n. 218/2017.

In altri termini, gli esercenti commerciali non possono applicare alcun supplemento di prezzo nei casi in cui il cliente/consumatore per effettuare il pagamento utilizzi carte di credito/debito o altri strumenti di pagamento diversi dal denaro contante.

L’Autorità ricorda, altresì, che la violazione del predetto divieto può comportare l’irrogazione di una sanzione ex art. 27 Codice del Consumo.

Per informazioni
SEGRETERIA ACA
tel. 0173/226611
e-mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

freccia  Torna all'elenco news